SIAE. Un articolo al giorno toglie l’accertatore di torno!

Dalla legge 633 del 1941 sul diritto d’autore:

Titolo V

Enti di diritto pubblico per la protezione e l’esercizio dei diritti di autore

Art. 180.

L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Tale attività è esercitata per effettuare:

1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L’attività dell’ente si eserciterà altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata.

La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all’autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinate dal regolamento.

Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell’opera possono dar luogo a percezioni di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nel regno, nell’Africa italiana e nei possedimenti italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedono, per qualsiasi motivo, alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell’interesse dell’autore e dei suoi successori o aventi causa.

I proventi di cui al precedente comma riscossi alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti (196), per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

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Ora, io non sono un avvocato, ho studiato in un Istituto Tecnico e posso vantare un’esperienza minima di diritto, ma mi pare che la questione sia molto più inerente all’Italiano ed alla logica:

“Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all’autore”, e le ripartizioni a campione? Sbaglio (correggetemi) o prevede che all’autore possa non arrivare nulla?

“I proventi di cui al precedente comma riscossi alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di tre anni…”, l’ammontare di queste spese di riscossione corrisponde a…? Se ci sono autori iscritti SIAE che stanno leggendo potrebbero comunicarmi a quanto ammonta rispetto al pagamento totale del permesso SIAE la loro retribuzione? Ad esempio, su un programma musicale per il quale l’organizzatore esborsa 97 euro più IVA in una serata in cui un autore esegue tutti brani del suo repertorio originale e tutelato che cifra arriva nelle tasche dell’autore? Ovviamente se avete la possibilità di capirlo dai resoconti, o approssimativamente, sapendo quanti programmi musicali avete riempito nei sei mesi e quanti soldi vi sono arrivati…

Insomma, a chi conviene essere iscritto alla SIAE? Vi prego, AIUTATEMI A CAPIRCI QUALCOSA!!!

[CONTINUA, eccome se continua!]

V per SIAE


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