SIAE – La cara vecchia storia della legge e dell’inganno.

V per SIAEDal sito SIAE:

“Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi genere deve compilare, prima dell’esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere effettivamente eseguite e consegnarlo all’Ufficio incaricato della riscossione del diritto (art. 51 del Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d’autore), come ribadito nei “Permessi di esecuzione” rilasciati dalla SIAE.”

Con questa frase hanno risposto alla mia e-mail nella quale chiedevo in quale articolo della legge sul diritto d’autore fosse espresso l’obbligo anche ai non iscritti alla compilazione del programma musicale (borderò) in caso di esecuzione di brani non tutelati. Pare molto chiara questa norma, e pare obbligare chiunque alla compilazione, ma per mia fortuna mentre aprivo la posta elettronica ero in presenza del “mio” avvocato (smile con l’occhietto).

L’articolo 51 del Regolamento di esecuzione blablabla fa riferimento al solo articolo 175 della legge sul diritto d’autore (633 del 1941), che trascrivo qui sotto dal sito aggiornatissimo http://www.altalex.com (sito professionale ad uso di avvocati ecc…):

Art. 175.

Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un’opera adatta a pubblico spettacolo o di un’opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l’opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l’opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell’opera.

L’ammontare del diritto demaniale è determinato con decreto reale da emanarsi a norma dell’art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.

La determinazione dell’ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni è attribuita alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), secondo le norme del regolamento, sulla base dell’ammontare del compenso normalmente richiesto dall’ente suddetto per le opere tutelate eseguite in analoghe condizioni.

La prima cosa che salta agli occhi è che parla di “opere di pubblico dominio”. E che c’entro io con il pubblico dominio? Che c’entra un mio concerto? Niente, ed infatti l’articolo fa riferimento al diritto demaniale, e finché un mio brano non venga scelto come inno nazionale non credo che la cosa mi riguardi molto. In più, come non bastasse, in fondo all’articolo leggo che questo è stato abrogato (cancellato, non sostituito o modificato) con d.l. 669 del 1996. Quindi la questione diventa diversa da come era partita, perché se prima chiedevo delucidazioni sulla mia posizione, con volontà collaborative ed al fine di fare chiarezza sulla posizione di tanti altri autori che come me non hanno depositato i loro brani, ora la SIAE dovrebbe anche spiegarmi per quale motivo cerca probabilmente non in completa buona fede (il tentativo di circonvenzione a mio avviso è palese) di costringere tutti ad adempimenti non giustificati da alcuna norma. Voglio ancora credere che questa benedetta norma che mi obbliga alla compilazione del borderò esista e loro hanno semplicemente sbagliato l’articolo che vi fa riferimento, quindi alla loro e-mail che in toni sbeffeggiatori affrontava l’argomento, e che allego in sequenza, mi sono sentito di rispondere con toni più decisi…

“Gentile Signor Caovini, la pregheremmo di segnalarci da quali articoli della legge sul diritto d’autore è disciplinata l’esenzione dalla compilazione del programma musicale da parte di direttori dell’esecuzione o esecutori a vario titolo, che siano o meno associati alla SIAE o ad altra Società d’Autori. Quello che risulta dal sito www.siae.it è costantemente aggiornato con la normativa ed è chiaramente leggibile cliccando sul seguente link: http://www.siae.it/Musica.asp?click_level=0200.0600&link_page=Musica_ProgrammiMusicali.htm Quanto alla cauzione da versare per il Permesso per l’evento, essa viene restituita al titolare del Permesso stesso, quando si evinca dalla riconsegna del programma musicale (di qui l’interesse alla compilazione esatta e sottoscrizione da parte del responsabile dell’esecuzione musicale) che nel corso dell’evento stesso non sono state eseguite opere tutelate dalla SIAE o da altra Società d’Autori. Con i migliori saluti, Servizio Associati e Mandanti, URP e Fondo di Solidarietà – Ufficio Relazioni con il Pubblico – S.I.A.E. – V.le della Letteratura, 30 – 00144 ROMA.”

LA MIA RISPOSTA:

“Spett.li della SIAE, La disciplina dell’esenzione non trova spazio nella norma come tuttavia non lo trova la disciplina dell’obbligo della compilazione per gli autori non iscritti. O magari è stata una mia disattenzione che spero Voi vogliate correggere segnalando Voi a me quale sia l’articolo che sancisce l’obbligo alla compilazione del programma musicale ai non iscritti. Del resto l’articolo al quale Voi fate riferimento ossia il 51 del regolamento di attuazione della legge sul diritto d’autore riguarda espressamente l’attuazione dell’articolo 175 della legge 633 del 1941, abrogato dal d.l. 669/96 e comunque disciplinante il diritto demaniale riguardo opere di pubblico dominio, quindi non si tratta in tutta evidenza del caso di specie. Qualsiasi riferimento alla SIAE fatto dalla legge 633 del 20 Aprile 1941 (che introduce la SIAE come ente preposto al controllo ed alla tutela del diritto d’autore dall’articolo 103 in poi, facendo salva la facoltà di iscrizione a detto ente che non preclude il diritto d’autore ed il riconoscimento della paternità dell’opera fino a prova contraria anche ai non iscritti) fa capo sempre alle opere da Voi protette, esplicitamente, come dimostra anche il Vostro estratto che trovate a questo link http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?link_page=Utilizzatori_Main.htm. Nella precedente risposta avete di fatto erroneamente omesso la parola PROTETTE abbinata a “evento che coinvolga a qualsiasi titolo anche opere musicali”, ciò ritengo che liberi me e gli autori come me non iscritti da qualsiasi obbligo nei Vostri confronti, soprattutto se tali obblighi hanno carattere vessatorio e/o punitivo. La cauzione richiestami, per concludere, era l’intera cifra del permesso per concerto, ossia 97 euro più iva, più i costi di segreteria che in tutta evidenza non sarebbero stati restituiti, essendo di fatto la pratica svolta dalla segreteria a tutti gli effetti, quindi “lavorata”. Se mi fosse stata richiesta la cauzione per il programma musicale, ossia 26 euro, mai mi sarei rifiutato di lasciarla all’ufficio competente, avendola vista come una prassi a tutti gli effetti logica, vedendola in termine collaborativo, nonostante sia convinto e la legge non mi dimostra il contrario, della non debenza della stessa. Io sono più che certo che i brani che eseguo non sono tutelati, essendone l’unico autore, sta all’ufficio competente dimostrarmi semmai il contrario mediante controlli e registrazioni dei miei eventi musicali. Insisto nell’illiceità della richiesta preventiva del pagamento per intero di un permesso nonostante il mio nome non risulti da alcuno dei vostri registri, per quanto cauzionale e prontamente restituito. Ciò viola la mia libertà sancita per legge di tutelare il mio diritto d’autore in modo indipendente, e costituisce violazione o erronea applicazione di legge che potrebbe, come di fatto già è avvenuto, cagionarmi danni per i quali mi riserverò di chiedere risarcimento a chi ne è causa. Resto a disposizione per eventuali confronti, ma sulla base della normativa vigente, se volete quindi allegarmi nei prossimi eventuali contatti gli articoli della legge che disciplinano la mia posizione di non iscritto nei Vostri confronti Ve ne sarei grato. Distinti saluti, Andrea Caovini.”

Probabilmente continua…


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